Sostegno al reddito settore moda, le disposizioni Inps

L’Inps illustra, con la Circolare n. 99, le disposizioni in materia di sostegno al reddito del settore moda, introdotte dal decreto legge n. 160/2024.

La misura, necessaria a fronteggiare la crisi, è rivolta al lavoratori dipendenti operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario (anche artigiani). La stessa riconosce, per l’anno 2024, un’integrazione al reddito per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

I destinatari della misura

La nuova misura si sostegno al reddito è rivolta ai datori di lavoro appartenenti al settore moda che:

  • sono classificati dall’Istituto nei settore Industria o Artigianato;
  • svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 (di cui all’Allegato 1 – Circolare n. 99);
  • hanno una forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente l’entrata in vigore del provvedimento;
  • hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 (settore industriale), dunque 52 settimane nel biennio mobile, ovvero quelli previsti dal Fondi di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato, ossia 26 settimane nel biennio mobile.

L’istanza

La procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024; la domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, scegliendo, nel sottomenù, la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/2024 – Settore Moda”.

I datori di lavoro che fruiscono del trattamenti di sostegno al reddito non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

La misura del sostegno

Il trattamento spettante ammonta all’80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

In ogni caso, l’importo dell’integrazione non potrà superare il tetto massimo mensile stabilito per l’anno 2024, fissato, per la precisione, in 1.392,89 euro.

Alessia A. MIrabella

Redazione redigo.info