Detassazione TFS non applicabile alle ipotesi di erogazione del TFR

La detassazione TFS, prevista all’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, consistente in una riduzione di 1,5 punti percentuali annui dell’aliquota d’imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del decorso dei tempi di attesa previsti per l’erogazione della prestazione, non può essere applicata alle ipotesi di erogazione del TFR.

Questo quanto sancito nella risposta n. 225/E del 21 novembre a firma Agenzia delle Entrate.

TFS e TFR

L’Amministrazione finanziaria ha risposto al quesito di un istante circa il regime di parziale detassazione dell’indennità relativa al TFS (trattamento di fine servizio), con stretto riferimento al limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio della detassazione ed applicabilità del regime anche TFR (trattamento di fine rapporto).

In buona sostanza, l’AE chiarisce:

  • con riferimento al limite dei 50.000 euro, si ritiene che tale limite sia riferibile all’imponibile fiscale complessivo, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o più rate.
  • con riferimento alla detassazione TFS, come già anticipato, l’articolo 24 del decreto legge n. 4/2019 fa strettamente riferimento al TFS, pertanto, si ritiene che la stessa non possa essere applicata altresì al TFR.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info