Fondo di solidarietà del trasporto aereo, comunicazioni obbligatorie: cosa cambia dal 2025

L’Inps, con il Messaggio n. 3868 del 19 Novembre 2025, comunica le novità che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguarderanno le dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Le novità

Nello specifico sono stati semplificati:

  • gli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale;
  • gli obblighi di comunicazione della NASpI.

Comunicazioni preventive di attività da lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato

Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, potranno avvalersi unicamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM” disponibile on line sul portale dell’INPS previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS).

Fino al 31 dicembre 2024, le comunicazioni preventive di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale potranno essere inviate tramite il servizio “Omnia IS – COM” o tramite il servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”;

Comunicazione di attività lavorativa remunerata in costanza di fruizione della NASpI

Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potranno avvalersi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione“, accessibile dal sito istituzionale dell’INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell’indennità NASpI.

Fino al 31 dicembre 2024, le comunicazioni di attività lavorativa in costanza di fruizione dell’indennità NASpI potranno essere inviate tramite il servizio “NASpI-Com” o tramite il servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info