ZLS, Fitto definisce l’accesso al credito. Ma di che si tratta?
Il ministro Fitto regola le “Modalità di accesso al credito d‘imposta ZLS“, firmando un decreto (30 agosto 2024) entrato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre c.m.
ZLS. Risorse pari a 80 mln
Il testo reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la cui mappa è aggiornata e pubblicata in data 7 marzo 2023 in seguito alle modifiche come da decisione C(2023) 3913 final del 19 giugno 2023 e la Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023.
Il contributo é riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 80 mln di euro per il 2024.
Possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime zone.
Quali investimenti trovano il credito?
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dai punti 49, 50 e 51, articolo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (17 giugno 2014), realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Spese ammesse
Le spese ammissibili devono essere sostenute nel predetto arco temporale (8 maggio – 15 novembre 2024).
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Per il dettaglio delle attività escluse si rimanda al testo integrale del decreto ministeriale, presente nella Sezione Leggi e Prassi di redigo.info
Redazione redigo-info