Direttiva sui rischi degli agenti cancerogeni: pubblicato il decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo n. 135, del 4 settembre 2024, della direttiva 2022/431 del Parlamento e del Consiglio europeo, che modifica la direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il decreto entrerà in vigore a partire dall’11 ottobre 2024.
La direttiva prevede:
- l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione;
- modifica di alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose come piombo o nichel, che definiscono ora l’allegato A e l’allegato B;
Le modifiche al TUS del decreto attuativo
In Italia, la normativa riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/2008 del Testo Unico di Sicurezza (TUS): dunque, una qualsiasi modifica da parte dell’Unione Europea, prevedere, di conseguenza, la necessità di modificare anche la norma vigente nell’ordinamento statale.
Il decreto in questione conta 22 articoli, che definiscono le modifiche testuali al TUS, e 3 allegati che riportano le tabelle con i valori di esposizione professionale alle sostanze cancerogene.
La modifica principale apportata è relativa alla dicitura legata alle sostanze tossiche e il rischio che queste possono avere sulla riproduzione dei lavoratori: le parole “agenti cancerogeni, mutageni o biologici” sono infatti sostituite con “agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici” problematici anche per l’allettamento e tossici specifici per organi bersaglio.
Nell’attuare la nuova direttiva di modifica alla disciplina europea sugli agenti cancerogeni, il Governo ha coordinato la disciplina nazionale relativamente al Piano europeo di lotta contro il cancro e ha aggiornato l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva in questione. Più nello specifico, il Governo prevede obblighi specifici del datore di lavoro, di sicurezza ma anche di formazione (ed informazione) sui rischi specifici contando sull’appoggio della comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio dei rischi cancerogeni e mutageni.
Allegato 3. Sorveglianza sanitaria del piombo
L’allegato 3 riporta il valore limite biologico della presenza di piombo e dei suoi composti nel sangue e delle procedure di sorveglianza sanitaria.
Il monitoraggio si basa sulla misurazione, tramite spettroscopia ad assorbimento atomico, del valore del piombo presente nel sangue del lavoratore che non può essere superiore a 60 microgrammi per 100 millilitri. Riduzione ancora più drastica nei confronti delle lavoratrici in età fertile, per cui il limite di abbassa a 40 microgrammi. Nel caso in cui vi siano valori superiori a quelli concessi per legge, i lavoratori contaminati saranno subito allontanati dall’ambiente di lavoro.
Quando è necessario sottoporsi alla misurazione? Quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria (di circa 40 ore a settimana) è superiore a 0.075 milligrammi al metro cubo.
Redazione redigo.info