LOAgri: il contratto flessibile per l’agricoltura

Il CNDCEC ha pubblicato nella giornata di ieri, 2 settembre 2024, un Documento di ricerca relativo al “lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura“. Il Documento incentra la propria attenzione sul contratto LOAgri, come forma semplificata di utilizzo delle prestazioni occasionali introdotte dalla Legge di bilancio 2023 e valida per il biennio 2023-2024.

Attualmente, il contratto di prestazione occasionale nell’ambito agricoltura è regolato dall’art. 54-bis introdotto con il d.l. n. 50/2017 e distingue tra il Libretto famiglia (per persone fisiche escluse quelle che operano in attività professionali o d’impresa) e il contratto di prestazione occasionale (per tutti gli altri utilizzatori esclusi dal primo caso).

Con la Legge di bilancio 2023 si introduce una forma semplificata di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo indeterminato in agricoltura, definita LOAgri e che ha come obiettivi principali quelli di garantire continuità produttiva alle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Caratteristiche del contratto LOAgri

Nel comparto agricolo, la discontinuità della prestazione lavorativa, dovuta alle diverse fasi colturali e alla breve durata dei rapporti di lavoro, richiede una flessibilità maggiore ed un adattamento della domanda di manodopera rispetto ai contratti comuni di lavoro. Questa flessibilità è stata individuata del contratto LOAgri, disciplinato dalla Legge di bilancio 2023 e così caratterizzato:

  • prevede attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giorni lavorativi in un arco non superiore a 12 mesi (Gennaio-dicembre);
  • può essere ripetuto per 2 volte: una all’anno, rispetto ai due anni di riferimento (2023-2024);
  • non è più previsto il vecchio vaucher ma pagamenti tracciabili da parte del datore di lavoro.

Requisiti soggettivi

Possono instaurare un rapporto di agricolo LOAgri i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti alle specifiche gestioni previdenziali dell’INPS e che rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali, rappresentate sul piano nazionale. Inoltre, sul datore di lavoro gravano gli obblighi contributivi, che devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

Non vi sono grandi limiti, dunque, nel caso del datore di lavoro. Limiti più specifici sono invece posti rispetto ai soggetti con i quali il datore di lavoro può stipulare il contratto LOAgri. Può essere stipulato con i soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti e, in particolare, hanno accesso:

  • pensionati, per cui il limite dei 3 anni non è valido;
  • persone disoccupate che devono dichiarare in forma telematica la propria immediata disponibilità tramite Centro per l’impiego;
  • percettori di NASpI o DIS-COLL;
  • percettori del Reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali;
  • studenti under 25;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno.

Redazione redigo.info