Definizione agevolata: no al ricalcolo degli interessi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale online la risposta n. 168 del 5 agosto 2024, nel quale si rendono note delucidazioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie relativamente al versamento rateale e il calcolo degli interessi.

Il quesito

L’istante riferisce che nel periodo in vigore della Legge di Bilancio 2023 era pendente in Corte di Cassazione in seguito a due pronunce sfavorevoli al contribuente. Quest’ultimo, con apposita domanda del 16 marzo 2023, aveva esercitato l’opzione del versamento rateale delle somme dovute, provvedendo a versare fino ad oggi gli importi nei termini prescritti dalla legge.

Alla data di pubblicazione del Decreto MEF del 29 novembre 2023, l’istante richiede spiegazioni in merito all’interpretazione normativa: il decreto in questione infatti, determinava un abbassamento del tasso di interessa dal 5 per cento al 2.5 per cento a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito del decreto, l’istante ritiene che potrà applicare il nuovo tasso di interesse determinato al 2.5 per cento e, in più, che potrà richiedere il rimborso dei tassi di interesse al 5 per cento per le somme in eccesso versate con le rate del 2023. Ciò detto, si richiedono spiegazioni all’Agenzia delle Entrate.

La risposta dell’AE: interessi stabili al perfezionamento della definizione agevolata

Il comma 194 della legge 29 dicembre 2022 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione della domanda e con il pagamento eseguito. Nel caso di pagamento rateale, con importi superiori a 1.000 euro divisi in massimo 20 rate trimestrali, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023.

L’articolo 8 del d.lgs. del 19 giugno 1997, inoltre, riporta che “la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione” e rimanendo, tale misura, costante nelle rate degli anni successivi.

Relativamente alla normativa riportata, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione (nel caso specifico al 5 per cento). Dunque, i chiarimenti riportati dall’Agenzia delle Entrate escludono la soluzione interpretativa dell’istante.

Redazione redigo.info