inbreve. Opzione agli impatriati tra tassazione ordinaria e separata

Fornito il quadro normativo che delinea gli ambiti applicativi della tassazione separata, l’Amministrazione finanziaria specifica (risposta n. 40/E/2024) che tra i redditi ammessi allo speciale meccanismo, la disciplina include le indennità e le somme percepite, una tantum (dunque, una sola volta), in seguito alla cessazione di rapporti di lavoro dipendente e, tra queste, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

In pratica, i redditi in questione sono tassati in via provvisoria dal sostituto d’imposta e, successivamente, quanto dovuto è oggetto di riliquidazione dell’Agenzia delle entrate, tramite applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o “facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.

I dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria, anziché separata, le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo”, con lo scopo di usufruire del “regime impatriati”, che è precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it