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  Lavoro  Pace contributiva per i c.d. puri
Lavoro

Pace contributiva per i c.d. puri

redazioneredazione—Luglio 23, 2024
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Con il Bilancio per il 2024 è stato reintrodotto (biennio 2024-2025) l’istituto della “pace contributiva“, rivolto a coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996 (c.d. “contributivi puri”).

Pace contributiva ai “puri”. La misura nel dettaglio

La novità offre la possibilità di aggiungere alla propria carriera contributiva fino a cinque anni, riscattando i periodi non coperti da contribuzione.

Ne sono interessati i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. Ma:

– i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione nella cassa specifica, né in altri fondi previdenziali;

– il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto (misura massima di cinque anni, anche non continuativi); deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024.

Attenzione: possono essere riscattati solo i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. La “pace contributiva” non è, perciò, invocabile per i periodi precedenti alla prima occupazione. Il vantaggio è che i periodi riscattati, anche non continuativi ma non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Quando non si può

Ai fini della scelta dei periodi, va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento dei contributi, né quando l’obbligo contributivo è prescritto. In questi casi, il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti normativamente previsti nelle singole gestioni previdenziali (regolarizzazione contributiva o, quando intervenuta la prescrizione dei contributi, costituzione di rendita vitalizia).

In un comunicato, Inps specifica che ove si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

Pace “a domanda”. Distinguo per il lavoratori del settore privato

La facoltà può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini fino al secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Se la domanda viene presentata dal datore di lavoro, egli destina, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa si inserisce la circolare n. 5/E/2024, con la quale l’Amministrazione finanziaria illustra le nuove misure per il welfare aziendale e vi indica gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Calcolo “a percentuale”

L’onere di riscatto viene determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale” previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Unica soluzione o rate

Sul versamento dell’onere da riscatto sono previsti:

– il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o

– una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Ma, la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Istanza di pace contributiva entro fine 2025

La nuova misura può essere fruita presentando domanda entro il 31 dicembre 2025, solo online tramite i seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo “AP135”.

Sitografia

www.inps.it

www.redigo.info

INPSpace contributiva
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 159 del 22.7.2024
Dirigenti di imprese cooperative. Siglato il rinnovo del CCNL scaduto da oltre un decennio
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