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  Fisco  Estensione Regime speciale per impatriati dopo alternanza di regimi
Fisco

Estensione Regime speciale per impatriati dopo alternanza di regimi

redazioneredazione—Luglio 23, 2024
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Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta n. 159 del 22 luglio 2024, che definisce il Regime speciale per lavoratori impatriati e la possibilità di prolungare i suoi effetti. In particolare, una persona fisica che ha alternato il Regime speciale a quello per neo-residenti può estendere di un ulteriore quinquennio il beneficio stesso ai sensi dell’articolo 5 del Decreto “Crescita“.

Il quesito sul Regime speciale

L’Istante dichiara:

  • di essere cittadino italiano;
  • di essere stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni;
  • di aver usufruito del Regime per neo-residenti negli anni 2019, 2020 e 2021 (definito dall’24-bis del TIUR);
  • di aver revocato il suddetto regime, passando all’applicazione del Regime speciale per i lavoratori impatriati negli anni 2022 e 2023 (definito dall’art. 16 d.lgs. 147/2015);
  • di poter dimostrare il passaggio tra i due regimi, evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi che contemplano la tassazione di tutti i redditi di fonte estera.

A novembre 2022 l’Istante ha acquistato un immobile ad uso residenziale e chiede se può beneficiare del Regime speciale per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024 anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale regime per avendo i requisiti di accesso. Ciò è richiesto sulla base della circolare 17/E 2017 che stabilisce che “il divieto di cumulo, tuttavia, non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni di imposta differenti” e dunque anche dei loro differenti benefici.

Rispettando il criterio dell’alternatività tra i regimi, l’Istante, nella sua soluzione interpretativa, ritiene di poter beneficiare di quando richiesto.

AE: beneficio per i lavoratori in alternanza di regimi

Il Decreto che introduce il Regime speciale per lavoratori impatriati prevede il beneficio per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Sulla possibilità di estendere il periodo di fruizione si esprime anche l’articolo 5 del Decreto “Crescita” che prevede la proroga del beneficio anche a coloro che “siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto”.

In particolare, il Decreto prevede l’estensione del regime previo versamento di un un importo pari:

  • al 10 per cento dei redditi di lavoro se al momento di esercizio si ha almeno un figlio minorenne o se si è proprietari di almeno un’unità immobiliare;
  • al 5 per cento dei redditi di lavoro se al momento di esercizio di hanno almeno tre figli minorenni o se si è proprietari di almeno un’unità immobiliare.

Requisito fondamentale risulta essere, come previsto dal Decreto, la proprietà i un’unità immobiliare ad uso abitativo.

Dunque, un contribuente in possesso dei requisiti delle norme riportate può prolungare l’applicazione del Regime speciale per ulteriori periodi di imposta anche se non ha utilizzato sin dal primo momento il regime di cui aveva pieni requisiti.

Sitografia

www.redigo.info

www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle EntrateRegime speciale lavoratori impatriatiRisposta n. 159
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – II Rapporto Annuale Luglio 2024
PMI sensibili (sempre più) alle politiche di welfare
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