Consiglio ministri: Misure sui frontalieri

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge che introduce misure sui frontalieri.

L’Accordo del 2020 sui frontalieri

Sull’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente di tali lavoratori, il testo:

–    riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25 per cento, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza;
–    riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri;
–    introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

Tornando all’Accordo siglato nel 2020, di seguito in elenco i punti nodali.

  • Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
  • Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, la quale verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
  • Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
  • Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
  • Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

Sitografia

www.governo.it

www.redigo.info