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Una circolare con indicazioni nuove, la n. 12 del 31 maggio scorso presente su redigo.info con titolo “Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti”. Tra le altre, in particolare, la novità più interessante riguarda il tardivo invio telematico della Certificazione Unica (CU).
Se avviene oltre i termini ordinari è finalmente ravvedibile.
Stessa opportunità hanno i contribuenti in caso di invio di una nuova certificazione corretta. E’ segnalata da stampa specializzata per essere una novità tra quelle contenute nel documento agenziale, che rispetto ad esse, tuttavia, supera espressamente un precedente orientamento dell’Amministrazione finanziaria.
Finalmente ravvedibile l’invio tardivo della Certificazione Unica
Così, è ora stabilito che, sì, alla tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche o all’invio di nuove che sostituiscano quelle errate occorre far seguire, ex art. 4, co. 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione – peraltro senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12, DLgs. 472/97 e con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta – ma, se la CU viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (da 100 euro si passa, quindi, a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.
Sitografia

