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La risposta di AE, la n. 85/2024, si occupa dell’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria (nello specifico all’archivio dei rapporti finanziari ARF) per quanto concerne i servizi di Crowdfunding.
Cosa si intende per Crowdfunding
Innanzitutto, per Crowdfunding si intende un “finanziamento collettivo” che mira a facilitare il finanziamento di un progetto attraverso la raccolta di capitali da un numero consistente di persone. Affinché si riducano i rischi legati al Crowdfunding è opportuno imporre una soglia per le offerte presentate. Tale limite è fissato dal regolamento UE 2017/1129 ed è pari a 5.000.000 euro.
Obbligo di comunicazione: caso di esclusione
In tale contesto, l’obbligo comunicativo in oggetto riguarda tutti i rapporti intrattenuti e formalizzati contrattualmente con il cliente, ovvero per tutti i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario, ad eccezione per quelli che hanno finalità di mero regolamento contabile.
Pertanto si ritiene si debbano escludere dall’obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto una prestazione di consulenza.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

