Bonus edilizi. Le inibizioni del Governo e le criticità sollevate da de Nuccio
Superare “rilevanti criticità” del D. L. n. 39/2024, provvedimento governativo che modifica seriamente le norme sui bonus edilizi, specie rispetto alle opzioni finora consentite per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali (soggetti colpiti da eventi sismici), sono state definitivamente abrogate, è quanto chiede il Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia. Se non risolte, rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti.
Un esempio su tutti è il disposto dell’articolo 2, che:
– inibisce l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro domani, 4 aprile 2024, per l’esercizio delle opzioni ora citate;
– impedisce la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024.
Una scelta comprensibilmente legata alla necessità di sapere il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati, ma eccessivamente penalizzante perché crea le condizioni per la perdita delle agevolazioni cui i contribuenti hanno diritto, per errori commessi in buona fede (come un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone).
“L’istituto della remissione in bonis – sottolinea il Presidente de Nuccio – è stato introdotto ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede; impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile, che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Più d’una criticità
Non solo questa spinosità. L’articolo 1 del Decreto prevede, al comma 5, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, in relazione a quasi tutti gli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023), ovvero per i quali tale titolo non sia necessario. Una previsione che “porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024.”.
Altrettanto paradossale appare che le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni.
Anche qui, pur comprese le ragioni sottese (porre fine alle operazioni per le quali sia stato solo presentato il titolo edilizio), i commercialisti evidenziano come si debbano tuttavia salvaguardare coloro che hanno effettivamente iniziato o, addirittura, ultimato gli interventi e che, per effetto delle novità del D. L. n. 39/2024, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse “si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.
Troveranno soluzione, queste criticità, in sede di conversione del Decreto Legge?
Sitografia