Trattamento economico delle festività ‘lavorate’

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un Approfondimento per fornire chiarimenti rispetto al trattamento economico delle festività ‘lavorate’. In relazione alle festività nazionali e infrasettimanali e alle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977, il documento propone una panoramica sulla regolamentazione del trattamento economico in caso di svolgimento della prestazione lavorativa durante i giorni festivi o in caso di godimento degli stessi da parte di lavoratori retribuiti ad ore in misura fissa o di lavoratori retribuiti sia in misura fissa che variabile.

Lavoro retribuito ad ore

Durante le festività i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere e corrispondere ai dipendenti il seguente trattamento:

  • in caso di assenza di prestazione d’opera: normale retribuzione di fatto giornaliera (ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o a quello di legge);
  • in caso di presenza di prestazione d’opera: normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio) e retribuzione ore di lavoro svolte maggiorate delle percentuali previste per il lavoro festivo.

La retribuzione globale di fatto giornaliera corrisponde alla normale e intera retribuzione giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio (riconosciuto al lavoratore in aggiunta alla retribuzione minima stabilita dai contratti collettivi di categoria). Per i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigioni o altre forme di compensi mobili, nel calcolo del valore delle quote si farà riferimento alla media oraria delle ultime 4 settimane.

Lavoro retribuito in misura fissa

Il trattamento economico delle festività è così inteso:

  • in caso di assenza di prestazione d’opera: nessuna retribuzione, in quanto la retribuzione in misura fissa già comprende il i giorni festivi inclusi nel periodo;
  • in caso di presenza di prestazione d’opera: maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Festività coincidenti con la domenica

Quando la festività coincide con la domenica e non vi è prestazione di lavoro, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa o determinato in base al coefficiente orario previsto dalla contrattazione collettiva.

In caso invece di prestazione di lavoro durante un giorno festivo coincidente con la domenica spetta, oltre al trattamento sopra illustrato, il compenso previsto dai contratti collettivi di categoria applicati.

Lavoro retribuito in parte in misura fissa e in parte in misura variabile

E’ stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che il datore di lavoro ha l’obbligo di integrare la retribuzione spettante al lavoratore mediante il solo riconoscimento della parte mobile di retribuzione giornaliera che il lavoratore non percepirebbe a causa della mancata prestazione perché legata all’orario di lavoro compiuto.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it