DAC 8 aggiorna su criptoattività e ruling

E’ in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio – 17 ottobre 2023 – recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (meglio nota come DAC 8).

DAC 8. Le criptoattività

La direttiva introduce dall’anno solare 2026, nella materia criptoattività, un sistema di scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri: soggettivamente il nome il cognome, l’indirizzo, il codice fiscale, la data (il luogo, in alcuni casi richiesto) di nascita, il Paese membro di residenza; oggettivamente il nome completo delle criptoattività, i dati delle transazioni delle stesse contro “moneta fiduciaria” e contro altre criptoattività, i dati delle operazioni retail (con esclusione delle transazioni di importo inferiore a 50 mila USD).

I provider diventano soggetti tenuti a:

– effettuare la due diligence dell’utente che opera su piattaforma;

– valutare se utente e criptoattività negoziate rientrano tra soggetti o attività da monitorare;

– se soddisfatto il requisito di cui sopra, verificare la residenza dell’utente (il quale, in ambito criptoattività, va distinto tra “nuovo utente” e “utente preesistente”).

DAC 8. I ruling

Sui ruling preventivi transfrontalieri, l’ottava direttiva DAC segna il cambiamento prevedendo due requisiti per i ruling presentati da persone fisiche, che:

– entrano tra quelli oggetto di scambio automatico solo se emanati, modificati ovvero innovati in data successiva al 1° gennaio 2026 (di avvio, come sopra specificato, del sistema);

– alternativamente:

  • l’importo delle operazioni oggetto di interpello supera euro 1.500.000 (importo da dover indicare in istanza);
  • l’interpello ha ad oggetto la residenza fiscale della persona.

Non rientrano tra i ruling oggetto di scambio quelli che riguardano, se il percipiente non è residente:

– i redditi di lavoro dipendente;

– i compensi degli amministratori;

– le pensioni.

Sitografia

www.eur-lex.europa.eu