Incompatibilità con attività d’impresa, chiarimenti da CNDCEC

Il CNDCEC chiarisce in merito all’art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante le cause di esclusione dell’incompatibilità tra attività professionale e attività di impresa, all’interno del Pronto Ordini n. 86.

L’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 139/2005 dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.

Casi di esclusione

In caso di attività di impresa svolta dall’iscritto per proprio conto l’incompatibilità viene meno qualora l’attività d’impresa sia diretta:

  • alla gestione patrimoniale;
  • allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative;
  • allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all’esercizio della professione (società c.d. di servizi);
  • qualora l’iscritto svolga l’incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Sitografia

www.commercialisti.it

www.redigo.info