Somministrazione, applicabilità del Ccnl
Il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti: agenzia di somministrazione; lavoratore somministrato; impresa utilizzatrice.
Sono legati da due distinti rapporti contrattuali:
– il contratto commerciale (tra utilizzatore e somministratore);
– il contratto di lavoro individuale (tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato).
Il datore è l’agenzia di somministrazione
Datore del lavoratore somministrato è, dunque, formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.
La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, quindi, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.
In linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è perciò, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione. Ma è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore, al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Quanto sopra precisato è valido anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo dispone (comma 1), che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300).
Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Si dovrà dunque sempre far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.
Così il Ministero del Lavoro nell’Interpello n. 1 del 2023.
Sitografia
www.lavoro.gov.it