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Con la risposta n. 341 del 5.6.2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i buoni spesa che prevedono sconti sul prezzo di acquisto, la base imponibile Iva è determinata al netto degli sconti ed applicata direttamente in fattura al cliente.
Buoni spesa: gli aspetti sulla disciplina Iva
Nel caso in questione, viene specificato che i buoni spesa emessi da una società di grande distribuzione nell’ambito della propria attività promozionale a favore di soci e clienti, considerata la soglia di spesa minima, devono essere decurtati dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’Iva.
Buoni spesa di nome, buoni sconti di fatto
Quindi, nonostante la denominazione di buono spesa, i buoni in esame presentano, ai fini Iva, le caratteristiche e producono gli effetti dei buoni sconto, il cui scopo consiste nella riduzione del prezzo di acquisto. Non si applica quindi la disciplina sui voucher, in quanto i buoni spesa in questione consentono solo di avere una riduzione del prezzo di acquisto e non anche di ottenere beni o servizi.
L’avente diritto
In sostanza, i buoni in questione conferiscono al possessore del diritto di ottenere:
- una riduzione del prezzo della spesa per l’importo indicato sullo stesso buono;
- una riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’Iva, a favore della società.
La nozione di sconto
Relativamente alla nozione di sconto, sono applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 36 del 7.2.2008 che ha l’obiettivo di dare indicazioni per la corretta fatturazione e di precisare che gli sconti/abbuoni, ai fini IVA, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto:
- gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in tal modo l’importo che ne risulta rappresenta l’effettivo corrispettivo;
- se l’applicazione di sconti/abbuoni si verifica successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere una nota di credito nei confronti del cliente.
Altri pareri conformi alla tesi
Anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 20964/2015, ha precisato che gli sconti riconosciuti dal produttore ai consumatori finali per mezzo di buoni sconto o di buoni rimborso, legittimano il produttore a recuperare l’Iva corrispondente anche se i beni sono stati venduti al distributore e non direttamente ai consumatori finali. In questo caso dovrà essere emessa una nota di credito entro l’anno.
Buoni spesa: l’equivalente di un buono sconto
I buoni in esame, in conclusione, sono considerati l’equivalente di un buono sconto e danno diritto a una riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’Iva. Pertanto, il loro utilizzo da parte dei clienti beneficiari, in sede di acquisto dei beni commercializzati dall’impresa riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto. La base imponibile, sarà determinata al netto degli sconti previsti dal buono e applicati direttamente in fattura al cliente (articolo 13 del decreto Iva).
Sitografia
www.fiscooggi.it

