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  Fisco  Credito d’imposta ZES: requisito della novità anche per beni immobili strumentali
Fisco

Credito d’imposta ZES: requisito della novità anche per beni immobili strumentali

redazioneredazione—Maggio 4, 2023
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Con la risposta a interpello n. 310 del 3.5.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di credito d’imposta ZES e requisito della novità per i beni immobili strumentali. Nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale si applica limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

Credito d’imposta ZES, nello specifico

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia considera come “interventi di nuova costruzione” anche l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, per questo motivo, in caso di ampliamento di beni immobili sprovvisti del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta unicamente per le spese sostenute per l’ampliamento.

ZES, ritorno al passato

Con il D.L. n. 36/2022, il credito d’imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. in argomento, ossia dal 1.5.2022. Al contrario, per gli investimenti effettuati dal 1.6.2021 al 30.4.2022, il credito d’imposta era stato esteso unicamente all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, si stabilisce che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di alcune regioni (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo), fino al 31.12.2023, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Circolare n. 34/E/2016: i chiarimenti su ZES

Secondo la circolare n. 34/E/2016, il riferimento ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. Di conseguenza, i beni devono essere di uso durevole ed adoperati all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Beni strumentali nuovi

E’ stato chiarito che il credito d’imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi. Di conseguenza l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Pertanto:

  • il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del credito d’imposta ZES;
  • in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento;
  • in caso di interventi di ampliamento su beni immobili dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

Agenzia delle EntrateBeni immobili strumentaliCredito d'impostaNovitàrisposta n. 310ZES
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 310 del 3.5.2023
Inbreve. No al regime dei forfetari se la pensione supera i 30 mila
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