Avvisi bonari: inviate le comunicazioni

Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla notifica degli avvisi bonari: inviate le comunicazioni per gli omessi versamenti delle imposte dovute durante il periodo Covid.

Con le comunicazioni di irregolarità, viene indicata la possibilità di utilizzare, per l’annualità 2020, le norme sulla tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Si potrà usufruire delle agevolazioni pagando per intero:

  • imposte;
  • contributi previdenziali;
  • interessi e somme aggiuntive;
  • sanzioni ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

Avvisi bonari per le imposte sui redditi ed altri tributi

In merito alle imposte sui redditi ed altri tributi, AE, tramite procedure automatizzate, dispone entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, la liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Sulla base delle informazioni dedotte dalle dichiarazioni presentate, l’Agenzia si occuperà del controllo circa la conformità con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Avvisi bonari sulle irregolarità

Le somme che risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi, di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Deroga

Se si provvede a pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo si considera non eseguita. In tal caso:

  • l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 1/3 (quindi è pari al 10 per cento delle somme dovute);
  • gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
  • le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure ratealmente, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
  • l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici) dal ricevimento della comunicazione. 

Avvisi bonari sul punto d’incontro

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato sulle imposte sui redditi e IVA e relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 o recapitate successivamente), possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oppure degli interessi e delle somme aggiuntive.

Conseguenze

Le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, senza alcuna riduzione delle imposte stesse. Oltre alle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e gli avvisi telematici a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022, rientrano nella definizione agevolata, le comunicazioni recapitate successivamente alla data del 1° gennaio 2023.

Le violazioni di omesso o tardivo versamento non possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento speciale, con riduzione della sanzione a 1/18 del minimo, nemmeno nei casi in cui non sia ancora pervenuta la comunicazione di irregolarità.

Sanatoria penale

Non sono punibili, quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente (a condizione che le rispettive procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello):

  • i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta;
  • i reati di omesso versamento di IVA per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta;
  • i reati di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Pertanto

Il reato non è punibile se l’avviso bonario viene definito utilizzando la speciale procedura dalla tregua fiscale della Legge di Bilancio per gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

In tale eventualità, la procedura

Il contribuente è tenuto a dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e poi, provvederà ad informare l’Agenzia delle Entrate dell’invio della comunicazione.

Il processo viene sospeso dal momento della ricezione della comunicazione fino alla messa a conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate al giudice, della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute oppure del suo esito negativo.

Comunicazioni da tenere in mente

I reati di omesso versamento non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti tramite integrale pagamento degli importi dovuti.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

Cecilia Valente