FNC, formazione e attestazione competenze anche da enti regionali accreditati

Dopo un lungo silenzio, Anpal è tornato a pubblicare una novità in ambito Fondo nuove competenze. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro dà comunicazione, attraverso una nota integrativa, circa le modalità di erogazione della formazione e attestazione delle competenze.

Fondo nuove competenze, le nuove modalità di erogazione della formazione

Dopo la notizia della proroga del Fnc per il 2023, dal Milleproroghe, ora si torna a parlare del fondo pubblico cofinanziato relativamente a questioni più specifiche ed operative. Infatti, la nota n. 4360 specifica alcuni passaggi fondamentali per applicare al meglio la disciplina.

Innanzitutto, si definisce che nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali oppure il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi previsti dal Fnc, la formazione dovrà essere erogata dagli enti accreditati a livello nazionale o regionale oppure da altri soggetti privati che svolgono attività di formazione, quali Università (statali e non statali), Centri per l’istruzione e Istituti di istruzione secondaria.

Le attestazioni dovranno, allora, essere prodotte dall’ente titolato o accreditato con cui è stata realizzata la formazione.

Tale ultima norma si applica nei casi in cui gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, e quelli in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al Fnc.

Regioni ed enti titolati e accreditati

Infine, nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione.

Sitografia

www.anpal.gov.it

www.redigo.info

Melania Baroncini