Imprese e forme agevolative, dal Decreto ACE agli OCRI esteri. AE sui temi

Agenzia delle Entrate, mediante tre risposte ad interpello, entra nel merito di alcune forme agevolative rivolte alle imprese. Dal Decreto ACE si passa agli OCRI esteri, passando per il regime agevolativo in materia di IRES e IRAP.

Risposta n. 262 del 21.3.2023: Aiuto alla crescita economica ACE

L’Amministrazione finanziaria tratta, nella risposta in oggetto, dell’Aiuto alla crescita economica nell’ambito delle variazioni del capitale, rilevante proprio ai fini ACE.

Si segnala, a tal proposito, che il decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Tale incentivo consiste nella facoltà di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio immesso nella società sotto forma di conferimento in denaro, ovvero di accontamento di utili a riserve disponibili.

Dopo un excursus sulla materia, in conclusione per le Entrate, al fine di rispondere al dubbio interpretativo prospettato dall’istante e riferito alla successiva cessione della partecipazione rinveniente dal conferimento, si rende necessario interpretare gli effetti derivanti dalla tale cessione.

Per rispettarne la ratio ed evitare che si generino asimmetrie nel calcolo della base ACE in funzione dell’originaria rilevazione del conferimento a valori contabili o a valori correnti, si ritiene che, al momento della cessione delle partecipazioni oggetto di conferimento, l’eventuale incremento di capitale proprio ai fini ACE deve essere considerato sempre pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione delle partecipazioni nella conferitaria e il valore contabile dei beni che la impongono esistenti in capo al conferente prima dell’originario conferimento.

Ovviamente, in caso di cessione di una quota delle partecipazioni, il calcolo sopra descritto dovrà essere parametrato alla percentuale delle stesse.

La somma non concorrerà, dunque, ai fini del calcolo dell’agevolazione cd. Super ACE che considera solo gli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo di imposta 2021 (i.e. utili dell’esercizio 2020 accantonati a riserva nel 2021).

Risposta n. 264 del 21.3.2023: Base imponibile IRES ed IRAP, sopravvenienza attiva derivante da una sentenza

Il tema della risposta n. 264 riguarda una società posta in liquidazione, il cui capitale sociale è attualmente posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nello specifico, l’istante chiede all’amministrazione due quesiti:

  • se l’imputazione temporale, all’esercizio al 31 dicembre 2019, della sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti assuma rilevanza anche sul piano fiscale, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, per il periodo d’imposta 2019;
  • se la disposizione agevolativa,­ in base alla quale per i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta sia soggetta alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID­19”, con l’esenzione circoscritta nei limiti di 800.000 euro.

Per quanto attiene al secondo quesito proposto dall’istante, l’agevolazione può essere fruita entro i limiti e con le norme disciplinate nella Comunicazione europea. La società, infatti, crede fermamente che il regime agevolativo le consentirà di non versare il saldo IRAP dovuto per l’anno 2019.

Risposta n. 265 del 21.3.2023: OICR esteri, proventi da partecipazione a fondi immobiliari italiani

Agenzia delle Entrate si occupa di proventi distribuiti da un fondo immobiliare ed esenzione da ritenuta. Il testo unico di finanza ha definito il fondo comune di investimento “l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”. Centrale diventa la funzione economica dell’OICR, ovvero la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.

Ai fini dell’identificazione dei soggetti nei confronti dei quali non si applica la ritenuta, gli OICR esteri sono quei soggetti che, non solo presentano i requisiti sostanziali, ma presentano le stesse finalità di investimento di fondi e di organismi italiani.

Pertanto, se vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalla prassi, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta da parte dei Fondi Alfa del Fondo immobiliare non sono soggetti a ritenuta.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.redigo.info