Non solo liti pendenti, anche liti doganali pendenti

Anche le liti doganali pendenti sui tributi e le relative sanzioni possono essere risolte attraverso l’istituto della definizione agevolata come da ultimo previsto nella Legge di bilancio 2023 (commi da 186 a 203, legge n. 197/2022).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM – circolare n. 9 del 14 marzo 2023) precisa che la definizione comporta il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso (Iva all’importazione o dazio), e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate.

Liti doganali pendenti: 30 giugno per istanze e pagamento (prima rata o importo)

Le istanze di adesione vanno inviate entro il 30 giugno; questa data riguarda anche il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata (é possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i mille euro). Il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata.

Il relativo modello è approvato con una determinazione direttoriale (14.3.2023) che definisce anche le modalità e i termini di presentazione della domanda.

Infine, con un avviso online l’ADM ha reso noto che dal 22 marzo p.v. renderà disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito, la procedura telematica di trasmissione delle istanze, unica modalità ammessa per la presentazione delle richieste. Nella stessa sezione, per ciascuna domanda, saranno comunicati i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

La novità introdotta dalla Legge di bilancio: sanzione collegata al tributo

La legge di bilancio 2023 consente di non pagare le sanzioni collegate al tributo (ovvero quelle irrogate dalla pubblica amministrazione per inadempimenti quali un’omissione o un ritardato versamento delle imposte), se le pretese erariali sono state risolte anche con modalità diverse dall’istituto in discussione.

Così, in caso di una controversia pendente relativa ai tributi e alle relative sanzioni, osserva l’Adm, l’intero versamento del tributo con interessi e altri accessori costituisce una modalità diversa dalla definizione agevolata che la legge di bilancio 2023 ammette. Di conseguenza, se il contribuente rinuncia a impugnare l’atto nel giudizio pendente non si avrà più una lite relativa sia alla pretesa erariale che alla sanzione, ma solo una lite circoscritta alla “sanzione collegata al tributo”, definibile senza dover versare nessun importo a titolo di sanzione.

In definitiva, l’incentivo alla chiusura delle liti pendenti introdotta dalla legge di bilancio 2023, può essere applicato anche ai contenziosi in materia di Iva all’importazione e dazi doganali e relative sanzioni, a patto che il ricorrente rinunci al giudizio e versi contestualmente i tributi, gli interessi e gli altri accessori, evitando in tal modo le sanzioni.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.adm.gov.it