Solo il contratto Servizio Energia sconta l’aliquota ridotta
E’ escluso il beneficio della minore aliquota quando la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento riguarda contratti diversi dal contratto Servizio Energia (risposta n. 239/E/2023).
Il beneficio del 5% interesserà la sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del metano, purché la società sia in grado di determinarla rispetto a quella prodotta impiegando altri combustibili.
L’Istante consuma gas naturale al fine di produrre energia termica destinata ai propri clienti attraverso una rete di teleriscaldamento.
Proprio con riferimento all’attività svolta, tra le misure introdotte dal legislatore al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore del gas naturale l’istante richiama l’articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021, il quale (in deroga al disposto di cui al Dpr n. 633/1972) stabilisce, per l’appunto, che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta (5 per cento).
Il Dl n. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis), ha confermato la proroga temporale dell’aliquota al 5%, comprendendo anche i consumi di gas naturale stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e ne ha esteso l’ambito oggettivo, rendendola applicabile anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto Servizio Energia, per i medesimi mesi.
Servizio Energia, di quale contratto si tratta?
La norma include tra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico quello di Servizio Energia, atto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
In buona sostanza, il contratto Servizio Energia è finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell’energia e si struttura in due componenti economiche:
- i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche;
- la fornitura di energia termica. Nell’ambito del contratto Servizio Energia è, quindi, il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all’utenza finale.
Ciò posto, l’istante rappresenta di erogare ai propri clienti l’energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento sia nell’ambito di un contratto Servizio Energia, sia attraverso contratti diversi.
In relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta solo con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota Iva agevolata del 5%.
Per quanto riguarda l’energia termica prodotta in impianti policombustibili, l’aliquota del 5% è – come più sopra accennato – applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la società sia in grado di determinare tale quota rispetto a quella di energia prodotta utilizzando altri combustibili.
In ordine alla determinazione della quota, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell’ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici, purché la società sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di energia termica nel trimestre di riferimento in ragione di criteri oggettivi e verificabili.
Per ultimo, rispetto all’erogazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia, che è il terzo quesito posto nella risposta qui commentata, l’Agenzia evidenzia che, stante il tenore letterale dell’articolo 5, comma 2, Dl n. 115/2022, siffatta casistica non rientra nell’ambito applicativo di detta disposizione e non può, quindi, fruire dell’aliquota del 5 per cento.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it