PO sul Superbonus: attestazioni e asseverazioni, quale polizza?

Con il quesito formulato nel PO 85 – 2022, del 21 novembre, l’Ordine dei Commercialisti chiede se l’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al c.d. Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, richieda necessariamente (come da ultimo previsto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) la stipula di una polizza c.d. single project (“differente per ogni cantiere”) o sia possibile utilizzare:

– la normale polizza per danni da attività professionale (polizza RC professionale) “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista da legge);

– in alternativa, una c.d. “a consumo” dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

A rinforzo, il quesito segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata contenente i chiarimenti dell’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sullo specifico tema in oggetto: anche dopo le modifiche di legge, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste. L’Odine chiede conferma di questa interpretazione.

Polizza RC professionale o “a consumo”?

In risposta, viene anzitutto osservato che le modifiche di legge, introdotte dal 26 febbraio 2022 (articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022), hanno riguardato unicamente il secondo periodo del comma originario, il quale disciplina la tipologia di polizza “single project”, e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma stesso, i quali disciplinano, rispettivamente, quella normale (RC professionale) e quella a “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.

Considerato che il terzo periodo del citato comma (comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) prevede espressamente che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:” abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); considerato, altresì, che il quarto periodo di quello stesso comma prevede espressamente che “In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le
caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate; sembra corretto ritenere che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa “considerar[si] rispettato” anche tramite le tipologie “alternative” di polizza citate.

Sitografia

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