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  Lavoro  Esonero contributivo per le lavoratrici madri. Ulteriori indicazioni
Lavoro

Esonero contributivo per le lavoratrici madri. Ulteriori indicazioni

redazioneredazione—Novembre 10, 2022
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L’esonero contributivo nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, co. 137), in via sperimentale per l’anno 2022, trova ulteriori indicazioni, dietro richieste degli operatori, nel messaggio n. 4042/2022.

Rientro nel posto di lavoro delle lavoratrici madri e decorrenza dell’esonero

L’agevolazione trova applicazione dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Ciò posto, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (come ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero.

Laddove il rientro effettivo della lavoratrice sia stato al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Pertanto, se una lavoratrice è effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, dopo il rientro, si è avvalsa del congedo facoltativo, ella avrà diritto all’applicazione dell’esonero a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

L’esonero contributivo deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo. Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile non determina, quindi, il diritto all’agevolazione.

Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, in caso di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro. Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

L’esonero contributivo per le lavoratrici madri di cui in oggetto è cumulabile con quelli previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, detto esonero può perciò trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Infine, se la lavoratrice è rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. ove vi sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo, l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  2. nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità, poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Ancora, se la lavoratrice non è rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione (l’esonero spetta in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”).

Sitografia

www.inps.it

Esonero contributivoINPSLavoratrici
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 551 del 7.11.2022
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