Emolumenti arretrati, causa fisiologica: no tassazione separata

A norma dell’articolo 51, comma 1, primo periodo, del Tuir il reddito di lavoro dipendente è dato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, secondo il cd. “principio di cassa“.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1,
lettera b), del Tuir
prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

La causa di natura giuridica e la causa fisiologica

Due le le situazioni che possono, in concreto, assumere rilevanza ai fini della tassazione separata:

a) cause di “carattere giuridico“, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è
estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un “rinvio” strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) cause consistenti in “oggettive situazioni di fatto“, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente
adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta, causandone il “ritardo”.

Quale causa esclude la tassazione separata?

In via generale, l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Se ricorre una delle “cause giuridiche” di cui sopra, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto “ritardo” possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Indagine che, altrimenti, va effettuata quando il “ritardo” è determinato da “circostanze di fatto”.

Come visto, il legislatore ha ricompreso, tra le cause giuridiche sopravvenute che legittimano la tassazione separata, il sopraggiungere del contratto collettivo: è sufficiente che per effetto della stipula, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di riferimento degli emolumenti stessi, per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

Resta fermo che, se gli emolumenti relativi all’anno in cui interviene l’accordo sono corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata (risposta a interpello n. 468 del 22 settembre 2022).

Sitografia

www.agenziaentrate.it

www.ipsoa.it