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  Lavoro  No Green pass. Trattamento di assenza ingiustificata e sospensione
Lavoro

No Green pass. Trattamento di assenza ingiustificata e sospensione

redazioneredazione—Agosto 3, 2022
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Per i casi di assenza ingiustificata o sospensione del rapporto di lavoro sino al 30 aprile 2022 per non essere in possesso o risultare privi della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il previsto venir meno di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento) durante le giornate di assenza ingiustificata, ha determinato anche il decadere dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato). Vediamo qual è il trattamento previdenziale riservato ai lavoratori (del settore pubblico e di quello privato).

Di conseguenza, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Inoltre, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, nell’ambito delle quali è stato precisato che: “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio […]. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)”.

Per i periodi privi di copertura assicurativa conseguenti alle fattispecie di sospensione (ovvero di assenza ingiustificata) contemplate nella circolare da ultimo pubblicata, la n. 94 del 2 agosto 2022 che qui commentiamo, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.

Trattamento dei periodi nel settore privato

Malattia

Quanto agli effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele INPS, la circolare specifica che in generale la normativa vigente prevede il riconoscimento dell’indennità previdenziale della malattia ai lavoratori dipendenti sospesi se l’evento si verifica prima della sospensione dal lavoro e si protrae oltre la stessa, ovvero laddove inizi entro 2 mesi o 60 giorni dalla sospensione (in questa seconda ipotesi, l’indennità viene corrisposta in misura ridotta rispetto a quanto ordinariamente spettante).

Maternità

Con riguardo al congedo di maternità dei rapporti di lavoro del settore privato, si precisa che il periodo di tutela di maternità non è nella disponibilità del lavoratore e del datore di lavoro, configurandosi normativamente come un divieto per i datori di lavoro (penalmente sanzionabile) di adibire le donne al lavoro durante i periodi di maternità.

Ne consegue che, la tutela della maternità risulta prevalente e sono, pertanto, riconosciute le relative indennità in quanto il trattamento economico di maternità – e il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici – ha la finalità di sostenere le lavoratrici (o i lavoratori nei casi normativamente previsti) in un momento fondamentale quale l’ultimo periodo della gestazione e il puerperio, nonché nel primo periodo di vita o dall’ingresso in famiglia dei figli.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995), l’indennità di maternità viene riconosciuta a prescindere dall’astensione lavorativa, risultando pertanto irrilevante, ai fini della tutela previdenziale, il mancato svolgimento di attività lavorativa.

Congedo parentale

Sul congedo parentale, la circolare specifica che l’indennità (anche l’accredito della contribuzione figurativa) viene riconosciuta secondo le indicazioni di legge, per i periodi richiesti dai lavoratori e dalle lavoratrici, sulla base del presupposto della prevalenza della tutela del minore. Le stesse indicazioni si applicano anche per gli iscritti alla Gestione separata.

Permessi

Da ultimo, con riferimento ai permessi e al congedo straordinario, la relativa indennità (e il conseguente accredito della contribuzione figurativa) è riconosciuta, sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi normativamente previsti, al fine di fare fronte alle particolari esigenze di cura di soggetti con disabilità grave accertata (art. 3, c. 3, l. n. 104/1992), in quanto lo scopo dei suddetti benefici è garantire a soggetti in situazione di particolare bisogno la necessaria assistenza che la legge riconosce nel rispetto degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Sitografia

www.inps.it

assenza ingiustificatacircolare n. 94sospensione
Via libera al nuovo modello Imu/Impi
Inps – Circolare n. 94 del 2.8.2022
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