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Un cittadino italiano che ha lavorato in territorio estero, al rientro in Italia ha beneficiato del regime di favore sugli impatriati per cinque anni.
Se non ha versato il 10% (o il 5%) dei redditi entro i tempi indicati nel provvedimento AE 3 marzo 2021, egli non potrà fruire dell’estensione del beneficio prevista dal decreto c.d. “Crescita” – articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019 – per i lavoratori che hanno un figlio minore o a carico (anche in adozione o affido) o che acquistano una casa in Italia (risposta n. 372 del 12 luglio 2022). Se i figli minori o a carico sono almeno tre, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Inoltre, egli non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

