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  Fisco  R&S. Procedura di riversamento spontaneo
Fisco

R&S. Procedura di riversamento spontaneo

redazioneredazione—Giugno 7, 2022
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Con il provvedimento del 1° giugno 2022 dedicato ai crediti per attività di ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate approva il modello e le istruzioni per la presentazione dell’istanza, precisando i passaggi della relativa procedura.

La richiesta di regolarizzazione – consentita sugli indebiti utilizzi in compensazione senza sanzioni e interessi – va presentata entro il 30 settembre 2022.

Sono regolarizzabili, in particolare, gli importi relativi al bonus indebitamente fruito a causa di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa, ovvero di attività non ammissibili al credito d’imposta; ancora, di spese (pur afferenti ad attività ammissibili) determinate in violazione principi di pertinenza e congruità; infine, dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

Procedura per la richiesta. Ambito soggettivo

Sono ammessi alla procedura i contribuenti che intendono riversare il credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (di entrata in vigore del decreto Fiscale) e che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni:

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • hanno applicato la rateazione in maniera non conforme;
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Se l’utilizzo in compensazione dei crediti da riversare è stato accertato con un atto di recupero crediti o con altro provvedimento impositivo definitivo alla data del 22 ottobre 2021, la procedura è preclusa; lo è anche nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. E lo è se manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Gli uffici delle Entrate esaminate le richieste, nel caso in cui accertino in capo al contribuente una o più condotte che ne comportino la decadenza gliene danno comunicazione e la richiesta non produce effetti e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

L’istanza è presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria – fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello – barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022 o in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza compensazione.

Dall’importo si scomputano le somme già versate a titolo definitivo o non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.gov.it

Ricerca e sviluppo
Inps – Messaggio n. 2303 dell’1.6.2022
Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 188987 dell’1.6.2022
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