Subappalto in ambito pubblico: modifiche dopo la pubblicazione del bando

L’Ispettorato del Lavoro interviene a chiarire l’ambito di applicazione temporale delle modifiche alla disciplina del subappalto (prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ad opera dell’art. 49, D.L. n. 77/2021 conv. da L. n. 108/2021) nei contratti pubblici.

Si tratta, nello specifico, della regola per cui il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Ispettorato – nota n. 1049 del 19.5.2022 – spiega che la disposizione non trova applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (31 luglio 2021), in quanto le modifiche apportate non possono risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara.

A sostegno, oltre a ricordare l’orientamento del Consiglio di Stato, le indicazioni Anac e lo stesso Dl 77/2021, l’Inl cita quanto detta il D.Lgs. n. 50/2016, che all’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Dunque, il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo il 31 luglio 2021.

L’INL ricorda che sul tema ha già pubblicato la nota n. 1507/2021.

Sitografia

www.ispettorato.gov.it