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Il modello di “Adesione al regime di adempimento collaborativo” – con le istruzioni – è aggiornato da modifiche apportate da un provvedimento AE del 4 maggio, provenienti dal recepimento di norme come il dm Mef 31 gennaio 2022 e l’operatività delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 1, del Dl n. 119/2018.
Ulteriori modifiche riguardano i correttivi che ne delineano meglio l’utilizzo.
Il decreto Mef ha esteso, per gli anni 2022, 2023, 2024 l’accesso al regime ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
L’articolo 20, comma 1, del Dl n. 119/2018, ha inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 70-duodecies del Dpr n. 633/1972, introducendo una ulteriore previsione di estensione dei requisiti soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a gruppi Iva.
Collaborazione estesa
In virtù della novità, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater del Dpr n. 633/1972, il predetto regime si estende a tutte le società partecipanti al gruppo Iva. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

