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  Fisco  Dichiarazione annuale Iva 2022 entro il 2 maggio
Fisco

Dichiarazione annuale Iva 2022 entro il 2 maggio

redazioneredazione—Febbraio 2, 2022
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Il contribuente può presentare la dichiarazione annuale Iva 2022, relativa all’anno d’imposta 2021, dal 1° febbraio al 2 maggio di quest’anno (il 30 aprile cade di domenica).

Nei novanta giorni successivi, egli può ancora adempiere; oltre il 29 luglio è omissione.

Può infine trasmettere la dichiarazione, da predisporre utilizzando i modelli 730, Cu, 770 e Iva approvati il 14 gennaio 2022, direttamente, tramite un intermediario abilitato o, in caso di gruppo, attraverso una delle società appartenenti.

Si ricorderà – Iva 2022, Iva base 2022 – che i modelli sono quest’anno due: Iva base 2022 è una versione semplificata di Iva 2022, utilizzabile solo in determinati casi dagli operatori che nel corso del 2021: hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva (pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali); hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; non hanno effettuato operazioni con l’estero; non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond; non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Dichiarazione annuale Iva. Quando non è utilizzabile il modello Iva base?

Il modello Iva base non può essere utilizzato dai non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta; dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; da coloro che sono tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi; dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale; dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo; dall’ente o dalla società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2022, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo, comunicando all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2022; dagli operatori che hanno presentato nel 2021 dichiarazioni integrative a favore e che sono tenuti a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative; da coloro che, avendo omesso i versamenti periodici Iva, devono compilare il quadro VQ del modello ordinario.

Chi è tenuto a presentare la dichiarazione annuale Iva 2022?

In linea generale, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali.

All’opposto, non sono tenuti coloro che nel 2021 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, effettuando soltanto operazioni esenti. Tuttavia, l’esonero non si applica al contribuente che ha effettuato anche operazioni imponibili, o se sono state registrate operazioni intracomunitarie o sono state eseguite rettifiche della detrazione, ovvero sono stati effettuati acquisti per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario; coloro che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni; coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva; gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari; le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini Iva; i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, qualora nel 2021 abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva; i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva e che, quindi, sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i quelli di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro.

Per la presentazione del modello Iva 2022 devono essere utilizzati i codici attività desunti dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (aggiornamento 2022), predisposta dall’Istat per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati dall’Agenzia. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

www.istat.it

Iva 2022
Inps – Faq Assegno unico universale 26.01.2022
Il Sostegni ter frena le cessioni a catena. Regola transitoria al 7.2
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