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  Economia  Europa: la riforma dell’Iva ridotta tiene conto dell’ambiente
EconomiaFisco

Europa: la riforma dell’Iva ridotta tiene conto dell’ambiente

redazioneredazione—Gennaio 19, 2022
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Verso regole armonizzate

Le regole Ue sull’Iva ridotta sono in via di aggiornamento.

Il 7 dicembre scorso, il Consiglio europeo ha approvato una direttiva che, adottata nelle prossime settimane dietro parere del Parlamento, revisionerà il quadro europeo delle aliquote Iva agevolate previsto dalla c.d. “direttiva Iva” (n. 112/2006/Ce).

Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

Le novità, concordate in via unanime dall’Ecofin, sono principalmente due: l’introduzione di nuove regole che armonizzeranno le scelte per un’Iva ridotta operate dagli Stati membri; la rivisitazione del paniere dei beni e servizi cui gli Stati potranno accordare l’Iva più leggera.

La direttiva pone all’orizzonte lo stop alla tassazione Iva di favore, oggi riconosciuta dagli ordinamenti nazionali a beni dannosi per l’ambiente: dal 2030, gli Stati membri dovranno dismettere le aliquote ridotte per le fonti di energia ad alta produzione di gas serra, mentre nel 2032 dovrà cessare l’Iva agevolata per le vendite di fertilizzanti e pesticidi chimici usati in agricoltura.

Iva ridotta. Armonizzazione in tutta Europa

Il testo concordato opera una serie di modifiche alla direttiva Iva, orientate ad armonizzare ancor più il patchwork delle aliquote ridotte attualmente vigenti dei 27 ordinamenti nazionali dell’Ue. Come? Anzitutto, viene stabilito un perimetro più definito per l’Iva di favore: in base alle nuove regole, ciascun Paese Ue potrà prevedere due aliquote ridotte di almeno il 5% che ciascun Paese potrà accordare ad un massimo di ventiquattro tipologie di beni e servizi a scelta tra quelle inserite nell’elenco che compone l’allegato III della direttiva Iva. In più, ciascuno Stato membro potrà prevedere un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un’esenzione con diritto alla detrazione dell’Iva a monte da accordare a un massimo di sette categorie in un range di scelta più ristretto nell’ambito dello stesso allegato.

Tutti i Paesi che applicano questi regimi di favore a più di sette categorie di beni e servizi avranno tempo fino al 1° gennaio 2032 per adeguarsi.

Parità di deroghe

Sarà introdotta una “parità di deroghe”: la possibilità di applicare aliquote Iva agevolate al di sotto del minimo, che l’Ue accorda attualmente in deroga a singoli Stati membri in forza di loro condizioni storiche peculiari, ora estesa a tutti i Paesi membri, che potranno quindi adottarle a loro volta.

Stessa apertura per le eccezioni che consentono attualmente a diversi Stati membri di applicare aliquote ridotte – ma non inferiori al 12% – a beni e servizi non elencati nell’allegato III.

Deroghe che potranno permanere anche in futuro perché ne viene riconosciuta la prossimità con il livello impositivo dell’aliquota ordinaria, che la direttiva Iva fissa ad almeno il 15% e che attualmente varia dal 17% al 27%.

Il meccanismo di transizione per giungere alla parità di trattamento è alquanto rigido: entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva, gli Stati membri dovranno comunicare al Comitato Iva le principali disposizioni e condizioni nazionali che disciplinano eventuali deroghe in essere. Sulla base di queste comunicazioni, la Commissione dovrà quindi elaborare e distribuire a tutti gli Stati membri una relazione con l’elenco completo dei beni e dei servizi cui si applicano tali aliquote ridotte o esenzioni, in modo da garantire a tutti gli Stati membri un pari accesso alle deroghe.

Iva ridotta per favorire transizione ecologica, digitale e salute pubblica

La direttiva aggiorna il paniere delle categorie di beni e servizi da cui gli Stati membri possono attingere per accordare le loro aliquote Iva di favore. Si tratta ancora dell’allegato III della direttiva Iva 112/2006, che già oggi contiene l’elenco di oltre venti categorie tra prodotti e servizi di varia natura e di particolare importanza sociale.

Il Consiglio ha aggiunto una serie di novità, in parte adeguandosi ai tempi: per esempio, l’Iva agevolata che già ora gli Stati membri possono stabilire sui biglietti per gli spettacoli dal vivo, mostre, e altre manifestazioni culturali, sportive e in generale di svago diventa applicabile anche al loro accesso via diretta streaming. Anche alla ricezione di servizi radiotelevisivi viene ora affiancato il webcasting degli stessi programmi erogati da un fornitore di servizi di media e un’Iva ridotta può essere stabilita anche per i servizi di accesso a internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione degli Stati membri.

Il cambiamento non poteva che passare, infine, anche dalla transizione ecologica: gli Stati potranno prevedere un’Iva più leggera, ad esempio, per la vendita di biciclette, comprese quelle elettriche, per i pannelli solari sugli edifici privati e pubblici, ma anche per i servizi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici ad alta efficienza energetica secondo gli standard europei. E per i prodotti di salute pubblica (mascherine chirurgiche, ad esempio).

Sitografia

www.fiscooggi.it

IVA
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