Esonero contributivo Sostegni bis. Regole per le dichiarazioni

Arrivano le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo (articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Sostegni bis).

Inps, con messaggio n. 96 del 10.01.2022, spiega che le domande online pervenute tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione) sono state elaborate.

Fruizione e importo dell’esonero contributivo

L’esito delle domande e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.

Il messaggio contiene le istruzioni contabili e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS.

Si ricorda che l’agevolazione prevede, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Importo minore? Richiesta online di riesame

Se l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero contributivo calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).

Laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero.

Allo scopo, il modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

Altro caso, stesso iter: potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto.

A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

Sitografia

www.inps.it