Attività chiuse. Contributo a fondo perduto: canale aperto

L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto per attività chiuse (ex art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) va presentata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dal 2 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021.

Il “contributo attività chiuse” e il “contributo maggiorazione discoteche” non sono alternativi, pertanto: i soggetti in possesso dei requisiti possono richiedere con l’istanza entrambi i contributi.

Sono le puntualizzazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata al contributo a fondo perduto per attività chiuse aggiornata al 2 dicembre 2021.

Attività chiuse e invio domanda

Dunque, è aperto il canale per la presentazione della richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine, rimaste chiuse per le misure anti-Covid possono presentare domanda dal 2 fino al 21 dicembre 2021.

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, anche gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

In caso di errore si può presentare, sempre entro il 21 dicembre 2021, una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare entro la stessa data una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale che non hanno preventivamente presentato l’istanza.

Soggetti e requisiti

È riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19” hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo 1° gennaio 2021 – 25 luglio 2021.

Con il decreto MiSE – Mef 9 settembre 2021, pubblicato il 7 ottobre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione.

I requisiti previsti per l’accesso all’aiuto “contributo maggiorazione discoteche”:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23 luglio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 risultante in Anagrafe Tributaria, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.

I requisiti per l’accesso all’aiuto “contributo attività chiuse”:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 risultante in Anagrafe Tributaria, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale.

Ammontare dell’aiuto per attività chiuse

L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante riparto dei fondi stanziati:

  • per il “contributo maggiorazione discoteche”, le risorse finanziarie stanziate sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario;
  • per il “contributo attività chiuse”, le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza entro i seguenti importi massimi:
    • 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che – avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
    • 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
    • 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.

Se la dotazione finanziaria non sia sufficiente, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, l’Agenzia ridurrà in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo richiesto con l’istanza all’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Sitografia

www.mise.gov.it

www.agenziaentrate.gov.it