Sospensione comunicazioni cessioni/sconto, profili di rischio

L’Agenzia delle entrate comunica i criteri e le modalità per la sospensione, ai sensi del decreto Anti-frodi, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia stessa.

Con il provvedimento n. 340450 del 1° dicembre 2021 sono individuati, dunque, i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

L’ambito è quello della possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

L’Anti-frodi – Dl 157/2021 – prevede che l’Agenzia possa sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate se connotate da profili di rischio.

Esito del controllo post sospensione

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la stessa è revocata e la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Inoltre, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.

In coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020.

Novità sugli effetti dopo 5 giorni dall’opzione

Si evidenzia che l’Agenzia con il provvedimento in oggetto sostituisce il contenuto del punto 4.2 del provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020, che ora recita: “4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”

Inoltre, per le comunicazioni relative a cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.

Criteri per la sospensione, profili di rischio

Per la sospensione si adottano i criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I tempi della sospensione

Entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa.

Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia rende nota la sospensione stessa.

La comunicazione della sospensione:

  • per le comunicazioni sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali la sospensione è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • per le comunicazioni per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, la sospensione è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

Con le stesse modalità è reso noto l’annullamento degli effetti della comunicazione, in caso di esito negativo.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.

Sitografia

Agenzia delle entrate – provvedimento n. 340450 del 01.12.2021

www.agenziaentrate.gov.it