Artigiani, commercianti e professionisti: nuova proroga

Differiscono, per l’anno 2021, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per artigiani, commercianti e professionisti.

Il decreto che ha disposto la proroga – D.P.C.M. 28 giugno 2021 – prevede anche la possibilità – per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione MEF – di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi e ai soggetti che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati all’articolo 1, co. 1 del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Con il messaggio n. 2731/2021, l’INPS comunica che l’articolo 9-ter del dl “Sostegni-bis”, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 106/2021, ha disposto la ulteriore proroga al 15 settembre 2021 dei richiamati versamenti, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, senza maggiorazione.

I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del dl 24 aprile 2017, n. 50 (legge 21 giugno 2017, n. 96) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF;
  • i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, quindi i soggetti che:

– applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;

– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui al decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011) c.d. contribuenti minimi;

– presentano altre cause di esclusione dagli Isa (ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);

  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale, quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.

La norma deroga alle disposizioni previste dall’art. 17, co. 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 435/2001, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Calendario delle nuove date per artigiani, commercianti e professionisti

Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 233/1990;

a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.

Sitografia

www.inps.it