Cig, NASpI, disoccupazione agricola nella 41/E

Dettagliate istruzioni agenziali nella risoluzione n. 41/E/2021 su come indicare nella dichiarazione dei redditi 2021modelli 730 e Redditi Pf – relativa all’anno d’imposta 2020, il numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di erogazione Inps delle indennità per disoccupazione agricola, Cig e NASpI.
 
L’incertezza derivava dalle modifiche introdotte dal Dl n. 3/2020 che, a partire dal 1° luglio 2020, ha sostituito il bonus Irpef (c.d. “bonus Renzi”) con un trattamento integrativo o con un’ulteriore detrazione fiscale.

La nuova disciplina ha comportato l’inserimento, nei modelli dichiarativi, di due distinti semestri al fine di determinare i benefici ante e post modifica.

Anche nel modello di Certificazione Unica (CU) 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”).

Disoccupazione agricola

Se il lavoratore, nel corso del 2020, ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati:

– sia nella CU dell’Ente che ha erogato l’indennità in questione;

– sia in quella emessa dal datore di lavoro,

fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365.

Sitografia: agenziaentrate.gov.it /fiscooggi.it