Trattamenti CIG, Inps su esonero contributivo

Con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, l’Inps fornisce chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti CIG.

In particolare, sulla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi.

Richiamata la precedente prassi, l’Istituto conferma che possono accedere all’esonero le aziende che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 – 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ovvero dei trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.

Per i datori di lavoro che, invece, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), l’Ente ricorda che la concessione dei trattamenti di integrazione salariale non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS, né ad un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del Decreto Agosto, è necessaria l’individuazione della precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme emanate in fase emergenziale.

Trattamenti CIG, chi può accedere all’esonero?

Sul punto l’INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che – stante l’alternatività tra l’esonero contributivo di cui all’art. 3 Decreto Agosto ed i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del medesimo Decreto – possono accedere a tale esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

Sitografia: lavoro.gov.it / inps.it