Vuoto di tutela su Cig emergenziale. Appro CdL utile riepilogo
Il nuovo Approfondimento della Fondazione Studi CdL, pubblicato il 7 maggio 2021 ha agito sulla materia scottante ed attuale de “La collocazione temporale degli ammortizzatori sociali del decreto “Sostegni”, riferendosi al vuoto di tutela che ha prodotto.
Il generatore, se vogliamo il certificatore, di incertezza è la circolare Inps n. 72/2021, che ha fatto saltare dalle poltrone gli addetti.
Non chiarisce come un termine decadenziale possa essere modificato da un provvedimento di prassi.
Resta così confermato il rischio della soluzione di continuità tra le disposizioni della Legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) e il dl “Sostegni” (D.L. n. 41/2021), quindi il vuoto di tutela nell’ultima settimana di marzo.
Nell’interessante documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il riepilogo delle norme e delle comunicazioni intervenute in materia viene sapientemente accompagnato dall’anticipazione delle previsioni dell’emendamento all’articolo 8 del D.L. n. 41/2021, contenuto nel ddl di conversione del decreto.
L’inserimento del comma 2-bis nell’appena citato articolo di legge si configura come l’unico intervento che, per la sua tipologia normativa, abbia la prerogativa di modificare la portata applicativa delle previsioni ma, leggiamo nel testo dei professionisti del lavoro, «si confermano tutti i dubbi con riguardo all’efficacia concreta della misura, in considerazione del tempo in cui entrerà in vigore. I giorni di sospensione o riduzione dell’attività produttiva non coperti da ammortizzatori sociali sono già trascorsi e i termini per provvedere agli adempimenti connessi nell’elaborazione dei prospetti paga (copertura con ferie, permessi, etc…) e relativa trasmissione scaduti».
Si fa necessario un corollario di regolamentazione procedurale attraverso cui rendere possibile l’attuazione concreta della previsione normativa che si ritiene entrerà in vigore a fine maggio.
La circolare n. 72 del 29 aprile scorso avrebbe dovuto, come si era proposta, illustrare le novità del decreto “Sostegni”, specialmente
spiegare come sarebbe possibile far retroagire gli effetti del D.L. n. 41/2021 a prima del periodo dallo stesso indicato (1° aprile) per la fruizione degli ammortizzatori sociali.
Si prefiggeva di risolvere i dubbi interpretativi sulla collocazione temporale delle nuove settimane di cassa integrazione riconosciute con il decreto.
Ed eccone, invece, emergere le pecche: le soluzioni proposte non appaiono soddisfacenti; sono in gran parte prive delle ragioni giuridiche che dovrebbero sostenerle. I dubbi non appaiono completamente risolti, neppure dalla legge di conversione del “Sostegni”.
Il vuoto di tutela di fine marzo. Qui sta il nodo dell’incertezza.
Come rilevato pressoché da tutti gli operatori, nella successione di norme tra la Legge di bilancio e il decreto “Sostegni”, con riguardo ai trattamenti di cassa integrazione emergenziale si poteva realizzare una soluzione di continuità tra le due misure, considerato che le settimane concesse dalla L. n. 178/2020, se utilizzate ininterrottamente dal 1° gennaio, si concludevano il 25 marzo scorso, mentre, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 41/2021, il nuovo periodo opera soltanto dal 1° aprile 2021. Questo non è stato.
La Redazione invita alla lettura integrale dell’Approfondimento nell’utile sezione LEGGI E PRASSI del Portale redigo.info.