Indici Isa, conferma dei criteri per il regime premiale

L’Agenzia delle Entrate torna sugli Indici sintetici di affidabilità – Isa, riferendosi in sostanza al regime premiale dedicato ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici.

Si tratta, in particolare:

a. dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti: per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva; per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;

b. dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c. dell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

d. dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e. dell’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;

f. infine, dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo purché, tuttavia, il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il provvedimento 26 aprile 2021 disciplina, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Indici Isa, ulteriori requisiti di accesso al regime premiale

Per accedere ai benefici di cui sopra è inoltre necessario che:

1- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali;

2- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi Isa (compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo Isa applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo
d’imposta 2019, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a quell’annualità.

Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8.

Si rimanda al provvedimento per le specifiche sui benefici.

Fonte: Agenzia delle Entrate