Rivalutazione 2020: aspetti contabili e fiscali
La legge n. 126/2020 di conversione del decreto “Agosto” ha reso possibile – in deroga alle disposizioni dell’articolo 2426 del codice civile (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio – la rivalutazione 2020 dei beni d’impresa e le partecipazioni.
Le società che redigono il bilancio in base al codice civile hanno, sotto l’aspetto contabile della rivalutazione 2020, l’ausilio del documento interpretativo 7 dell’OIC, in vigore dal 31 marzo 2021.
Una prima importante specificazione del documento circa l’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione concerne la possibilità di rivalutare anche i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. Non sarebbe, altrimenti, corretto generare una disparità di trattamento tra chi, ad esempio, ha deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a chi, a parità di condizioni, ha capitalizzato tali costi tra i beni immateriali.
Gli aspetti contabili della rivalutazione 2020
La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e va annotata nella nota integrativa.
Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020, a condizione che i beni risultino dal bilancio precedente.
Una seconda importante precisazione dell’Oic è che, in tal caso, la rivalutazione non può essere effettuata nell’esercizio successivo.
Il maggior valore dei beni rivalutati va contabilizzato nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto.
Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
Il limite massimo della rivalutazione può essere individuato utilizzando:
– il criterio del valore d’uso
oppure
– il criterio del valore di mercato.
Per i beni ammortizzabili, la rivalutazione può essere eseguita adottando tre distinte modalità:
- rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico;
- riduzione del fondo ammortamento.
Gli aspetti fiscali
Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Ai fini fiscali è inoltre possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.
Se la riserva non è affrancata, sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci (riserva in sospensione di imposta).
L’imposta sostitutiva è rateizzabile in tre esercizi ed è portata a riduzione della riserva di rivalutazione.
Fonte: OIC
Fonte: FiscoOggi