Sì al Superbonus anche senza congruità delle spese

L’accesso al Superbonus non è pregiudicato al contribuente che ha presentato una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare ad uso abitativo, in cui non è indicata la congruità delle spese perché solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione del rischio sismico inserendo nel modello B il requisito della congruità delle spese.

In estrema sintesi è questo il chiarimento fornito con la risposta n. 168/E del 10 marzo 2021.

Il dubbio dell’istante nasceva dalla circostanza che il 29 aprile 2020 avesse presentato la Scia per i lavori antisismici delle due unità immobiliari di sua proprietà, insieme all’allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58/2017 dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico e che, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, sono state aggiornate (con il citato dm n. 329/2020) le modalità di attestazione della riduzione del rischio sismico, con l’inclusione del requisito della “congruità delle spese”.

Sì al Superbonus: congruità delle spese requisito marginale

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attestazione della congruità delle spese inserita nell’Allegato B, risponda a una mera semplificazione degli adempimenti.

Conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudica la fruizione del Superbonus.

Fonte: Agenzia delle Entrate – FiscoOggi