Industria 4.0, bonus cumulabile perché misura generale

Il bonus fiscale per gli investimenti “Industria 4.0” è regolato da una norma di carattere generale, destinata a tutte le imprese.

Non è un aiuto di Stato. Pertanto è cumulabile con il tax credit Sisma centro Italia, in relazione agli stessi investimenti, purché il cumulo non superi il costo sostenuto per l’investimento effettuato. E’ cumulabile anche con il bonus Sud.

E’, in sintesi, l’interpretazione fornita nella risposta n. 157/2021.

L’Agenzia delle Entrate osserva in particolare che il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato, anche de minimis, ricevuto per le stesse spese, che l’articolo 18-quater del dl n. 8/2017 riserva al “bonus Sisma centro Italia”, viene meno in presenza di misure di carattere generale.

Come anticipato, il credito d’imposta per gli investimenti “Industria 4.0” – introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019), in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0 – è regolato da una norma di carattere generale.

A rinforzo della cumulabilità, l’Amministrazione finanziaria richiama il comma 192 (articolo 1) della citata Legge di bilancio 2020.

Testualmente prevede che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

In definitiva, una società con sede in un Comune compreso tra quelli colpiti dal “Sisma centro Italia”, che ha acquistato una macchina funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, sulla spesa sostenuta potrà fruire sia del “bonus Sud” sia del “credito d’imposta investimenti 4.0”, rispettando l’unica condizione di non sforare il costo sostenuto per l’investimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Fonte: FiscoOggi