Cig emergenziale, aziende che non richiedono nuovi trattamenti

Cig emergenziale: l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono nuovi trattamenti di integrazione salariale che la Legge n. 178/2020 ha previsto, comporta per l’INPS la necessità di fornire prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi.

In particolare, l’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 – che ai commi 299 e seguenti ha introdotto nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – al comma 306 stabilisce, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano tali trattamenti, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 (“decreto Agosto”) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Al riguardo, la circolare INPS n. 30/2021 evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 300, della citata Legge di bilancio 2021, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cig emergenziale: nuovi trattamenti in regime di alternatività

Le misure sopra richiamate (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale
comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dalla stessa legge di bilancio 2021.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.