NASpI, basta un’organizzazione sindacale
Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
L’articolo 14, comma 3, del Dl n. 104/2020 prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
La medesima previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178/2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.
Sorti alcuni dubbi interpretativi circa l’espressione utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia
stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, ed emerso – in particolare – che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’INPS (messaggio n. 689 del 17.02.2021) fa presente quanto segue.
Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Rilevano, invece, la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali e l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
NASpI, condizioni di accesso alla prestazione
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti di legge.