Disabilità: sospesi gli obblighi occupazionali per chi usa la Cig
Disabilità. Sull’applicabilità dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese che beneficiano della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza degli eventi pandemici, il MLPS rappresenta nella circolare n. 19/2020 quanto segue.
In via preliminare, la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è stata riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di:
a. crisi aziendale;
b. ristrutturazione;
c. riorganizzazione;
d. riconversione;
e. procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,
delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva e di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali, le causali di intervento della CIGS risultano ad oggi essere, scrive il ministero:
a) la riorganizzazione aziendale;
b) la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
c) il contratto di solidarietà.
L’applicazione dell’istituto è stata, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge. In particolare, è stata riconosciuta nei casi di:
ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo;
imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito;
ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga;
ricorso al contratto di solidarietà
e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo.
Disabilità e obblighi occupazionali: sospensione dettata dalla parità di trattamento
Ciò premesso, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la disposizione in parola nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID 19”, la circolare qui commentata rileva come non possa non considerarsi che, sebbene la sospensione non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.
Pertanto, la sospensione degli obblighi – per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19 in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione – risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.
L’obbligo, a carico del datore di lavoro, di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si riterrà ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.