ALT! ai falsi esportatori abituali

L’ALT! ai soggetti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale per aver rilasciato lettere d’intento ideologicamente false viene dall’articolo 1, commi 1079-1083 della Legge di Bilancio (L. n. 178/2020): non potranno emetterne altre.

Al fornitore è fatto divieto di predisporre la fattura elettronica con il titolo di non imponibilità ai fini Iva.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d’intento già emesse e inibire il rilascio di nuove lettere.

La norma consente ai contribuenti qualificati come esportatori abituali di acquistare o importare, entro un determinato limite (“plafond”), beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).

Per ottenere lo status di esportatore abituale occorre che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno solare precedente (“plafond annuale”) ovvero nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”, non adottabile pertanto da chi ha iniziato l’attività da meno di dodici mesi) sia superiore al 10% del volume d’affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non territoriali).

L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, di una “lettera d’intento”, da consegnare – assieme alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dalle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione – al fornitore/prestatore oppure in dogana.

Gli estremi del protocollo di ricezione devono essere riportati nella fattura emessa in base alla lettera d’intento ovvero indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

ALT! alle false dichiarazioni

L’intervento operato con la legge di bilancio è dettato dall’esigenza di strutturare un meccanismo automatico di blocco per disinnescare sul nascere le condotte fraudolenti.

Agenzia in azione

Pertanto, allo scopo di inibire il rilascio e l’utilizzo di lettere d’intento illegittime, l’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale, per riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie a ottenere lo status di esportatore abituale.

In caso di disconoscimento di tale qualifica, al contribuente sarà inibita la possibilità di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, se nella fattura elettronica è riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata perché resa da un soggetto non in possesso della qualifica di esportatore abituale, il Sistema di interscambio non consentirà al cedente/prestatore di emettere fattura con titolo di non imponibilità ai fini Iva, in tal modo evitandogli anche di trovarsi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cliente cessionario/committente.

Per questo motivo, andrebbero modificate le specifiche tecniche del file xml dell’e-fattura: andrà istituito un apposito campo obbligatorio, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che, attualmente, vengono invece riportati nel campo libero “Causale”.

Fonte: Agenzia delle Entrate